(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 108/1993 1. L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, la presente legge disciplina criteri e modalita' per lo svolgimento di attivita' extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno".