(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 108/1993
    1.  L'art.  1  della  legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 58 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive integrazioni e
modifiche,  la  presente  legge disciplina criteri e modalita' per lo
svolgimento  di  attivita'  extraimpiego dei dipendenti della Regione
Toscana  ad  eccezione  di  quelli  con  rapporto  di  lavoro a tempo
parziale  con  prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno".